L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà è automatica, perché l’unico parametro per ottenere l’esenzione è la vetustà del veicolo, purché lo stesso non sia adibito ad uso professionale. Per veicoli adibiti ad uso professionale, si intendono i veicoli adibiti al servizio pubblico di piazza, a noleggio da rimessa, a scuola guida, o utilizzati nell’ambito delle attività professionali e imprenditoriali disciplinate al libro V del Codice Civile (ad esempio i veicoli di proprietà di imprese o società risultanti dalle scritture del Pubblico Registro Automobilistico) e quelli enumerati all’art. 54 del Codice della Strada, ad eccezione di quelli individuati alle lettere a) e c) dello stesso articolo (autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo).
Essa decorre dal 1° Gennaio dell’anno in cui il veicolo compie il trentesimo anno, a prescindere dal giorno e mese di immatricolazione o di costruzione del veicolo. Non è necessaria alcuna comunicazione alla Regione Lazio da parte del soggetto intestatario.
Ove il veicolo sia messo su pubblica strada, l’intestatario è tenuto a pagare, prima di circolare, la tassa di circolazione annuale, che per i motoveicoli è pari a 11,36 euro e per gli autoveicoli è di 28,40 euro. È necessario portare con se la ricevuta di pagamento per gli eventuali controlli su strada da parte degli organi di Polizia.